L’Acsi Sicilia Occidentale ha recentemente inviato una nota agli Organi della Regione Sicilia e del Comune di Palermo chiedendo di fornire al mondo dell’associazionismo sportivo un’univoca linea interpretativa, in merito alla presenza di alcune figure professionali che una legge regionale del 2017 pone come indispensabili per aprire e condurre una qualsiasi struttura o centro sportivo.

Ci riferiamo alle figure del Direttore Tecnico e degli istruttori delle discipline sportive per le quali è necessario il possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF.

La legge regionale in questione è la n.16 del 2017 e in particolare l’articolo 56, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale (Sentenza 172/2018).

La nota inviata dall’Acsi Sicilia Occidentale evidenzia proprio questo stato di cose e chiede agli Organi competenti come comportarsi e come rispondere alle tante domande che provengono dal mondo sportivo.

La tacita applicazione della legge regionale, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, impone a oggi di applicare quanto richiesto in tutte le comunicazioni da eseguire all’atto dell’apertura di un centro sportivo; tra queste, particolarmente articolata è quella richiesta dal SUAP del comune di Palermo, la cosiddetta SCIA per strutture e impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie, che deve a oggi essere redatta seguendo le norme e i dettami contenuti nella citata legge regionale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale.

Abbiamo segnalato ciò per evidenziare una palese contraddizione tra la sentenza della Corte Costituzionale e quanto ad oggi richiesto dagli Organi competenti e poter fornire a tutti gli operatori dello sport delle informazioni chiare.